Art. 2.

      1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono inseriti i seguenti: «Per gli atti di matrimonio l'ufficiale giudiziario, prima di procedere alla trascrizione, accerta che il matrimonio celebrato da un'autorità straniera sia avvenuto in conformità dell'articolo 16. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo III del titolo VIII».